Art. 48.

      1. I diritti e l'indennità di trasferta, spettanti agli ufficiali giudiziari e prenotati a debito, nonché le spese postali ad essi anticipate, sono equiparati, agli effetti dei campioni civili e penali, ai crediti dell'erario.
      2. In caso di recupero parziale dell'articolo di campione, i diritti e l'indennità sono prelevati insieme con gli onorari dei difensori con privilegio di pari grado sulle somme richieste.